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Ciao a tutti!


(@fabio-betti)
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Ciao a tutti, sono un imprenditore nel mondo dell'intrattenimento digitale enseguo il forum da parecchio tempo. Da due mesi sono un felice proprietario di una model s performance. 
Vi ringrazio perché qui ho raccolto molte informazioni per fugare i vari dubbi del caso prima dell'acquisto.

Prima considerazione da Milanese (di adozione): ho un posto auto condominiale e non mi fanno installare la presa (ahimè), quindi per lo più ricarico alle stazioni disponibili in città e devo dire che molte sono gratuite, ad oggi ho fatto +6k km e in totale ho speso meno di 200 euro. Direi che è una piccola soddisfazione. Per il resto l'unica domanda che mi faccio è perché non l'ho comprata prima:)

Buona giornata a tutti!

Fabio Betti 


   
Citazione
(@alexxx)
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Ciao Fabio, ti tratti bene con la Performance! Peccato per la poca disponibilità dei condomini, ma a Milano le alternative non mancano, e aumenteranno sempre di più.

Da lombardo sei riuscito ad approfittare degli incentivi?


   
RispostaCitazione
(@fabio-betti)
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Non ancora ma avendo perso una pronta consegna (quindi leggermente scontata) dovrei averne diritto. La mia amministrazione sta mandando avanti la pratica, vi aggiorno appena ho riscontri!


   
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(@alexxx)
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@fabio-betti

ricordati che devi aver rottamato un diesel Euro 5 o un benzina Euro 2, e lo sconto obbligatorio di almeno 2000€ sul prezzo base di listino al 1 agosto 2019 deve essere stato esplicitato in fattura. Se manca uno di questi requisiti niente incentivo.


   
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(@fabio-betti)
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L'agevolazione (per aziende) che ho trovato se ho ben compreso non richiede la rottamazione, ma certamente lo sconto esplicito in fattura, che però non ho onestamente. Qualcuno ha avuto esperienza nel richiedere la fattura modificata/riemessa con questo dettaglio? 


   
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(@alexxx)
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@fabio-betti

Ah sì, per le aziende le regole sono un po' diverse. Per lo sconto, tu hai dichiarato al venditore che intendevi avvalerti degli incentivi della Regione?


   
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(@fabio-betti)
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Niente purtroppo nel regolamento c'è una clausola per cui va chiesta l'agevolazione prima dell'immatricolazione della vettura, quindi avendola presa a settembre sono fregato 🙁


   
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(@teslamax)
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Post: 9
 

Ciao Fabio, mi sono appena presentato e ho dato un'occhiata a chi l'ha fatto prima di me. Mi prendo la libertà di riportare qui un intervento che avevo scritto alcuni giorni fa per altri scopi, sperando che ti sia utile (anche se immagino tu conosca la normativa)...

Chi vive in un condominio e parcheggia l'auto in un posto auto assegnato sappia che la legge 7 agosto 2012, n. 134 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese”, stabilisce il “diritto alla ricarica”.

Nel caso peggiore (comma 3 dell' art. 17-quinquies “Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica”, Capo IV - Misure per i trasporti), ovvero in assenza di delibera dell'assemblea condominiale, l'interessato può comunque installare il connettore o la colonnina, purché si faccia interamente carico delle spese di installazione e manutenzione e si assicuri che l'intervento non rechi danni alle parti comuni e non sia d'intralcio all'accessibilità.

Art. 17-quinquies. Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono premessi i seguenti:

«1-ter. Entro il 1° giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche».

2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.


   
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